131.228 Costituzione del Cantone di Turgovia, del 16 marzo 1987

131.228 Verfassung des Kantons Thurgau, vom 16. März 1987

Art. 42 Rapporti con il Gran Consiglio

1 I membri del Consiglio di Stato partecipano con voto consultivo alle sedute del Gran Consiglio.

2 Il Consiglio di Stato può fare proposte.

3 Esso sottopone al Gran Consiglio, su mandato di quest’ultimo o di moto proprio, disegni di atti normativi o di decisioni.

4 I membri del Consiglio di Stato non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro dichiarato in Gran Consiglio o nelle sue commissioni.

Art. 42 Verhältnis zum Grossen Rat

1 Die Mitglieder des Regierungsrates nehmen an den Sitzungen des Grossen Rates mit beratender Stimme teil.

2 Der Regierungsrat kann Anträge stellen.

3 Er unterbreitet dem Grossen Rat in dessen Auftrag oder von sich aus den Entwurf zu Erlassen oder Beschlüssen.

4 Für Äusserungen im Grossen Rat oder in dessen Kommissionen können die Mitglieder des Regierungsrates nicht belangt werden.

 

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