131.228 Costituzione del Cantone di Turgovia, del 16 marzo 1987

131.228 Verfassung des Kantons Thurgau, vom 16. März 1987

Art. 41 Membri, collegialità

1 Il Consiglio di Stato si compone di cinque membri.

2 Esso agisce come autorità collegiale. Le sue decisioni richiedono la maggioranza di almeno tre dei suoi membri.

3 Solo uno dei membri del Consiglio di Stato può essere simultaneamente membro dell’Assemblea federale.

Art. 41 Mitglieder, Kollegialprinzip

1 Der Regierungsrat besteht aus fünf Mitgliedern.

2 Er handelt als Kollegialbehörde. Seine Beschlüsse bedürfen der Mitwirkung von mindestens drei Mitgliedern.

3 Nur ein Mitglied darf der Bundesversammlung angehören.

 

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