Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.228 Verfassung des Kantons Thurgau, vom 16. März 1987

131.228 Costituzione del Cantone di Turgovia, del 16 marzo 1987

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Art. 41 Mitglieder, Kollegialprinzip

1 Der Regierungsrat besteht aus fünf Mitgliedern.

2 Er handelt als Kollegialbehörde. Seine Beschlüsse bedürfen der Mitwirkung von mindestens drei Mitgliedern.

3 Nur ein Mitglied darf der Bundesversammlung angehören.

Art. 41 Membri, collegialità

1 Il Consiglio di Stato si compone di cinque membri.

2 Esso agisce come autorità collegiale. Le sue decisioni richiedono la maggioranza di almeno tre dei suoi membri.

3 Solo uno dei membri del Consiglio di Stato può essere simultaneamente membro dell’Assemblea federale.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.