131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 100 Comuni politici

1 Il Comune politico è il solo tipo di Comune esistente nel Cantone.

2 Il Comune politico è un ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

3 Esso adempie tutti i compiti locali che non siano assunti dalla Confederazione o dal Cantone e che non sia opportuno lasciare a privati.

Art. 100 Einwohnergemeinde

1 Einzige Gemeindeart im Kanton ist die Einwohnergemeinde.

2 Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit.

3 Sie erfüllt alle örtlichen Aufgaben, die nicht vom Bund oder vom Kanton wahrgenommen werden und die nicht sinnvollerweise Privaten überlassen bleiben.

 

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