131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 99 Spese

Qualsiasi spesa presuppone una base giuridica, un pertinente credito e una decisione in materia presa dall’organo competente.

Art. 99 Ausgaben

Jede Ausgabe setzt eine Rechtsgrundlage, einen entsprechenden Kredit sowie einen Ausgabenbeschluss des zuständigen Organs voraus.

 

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