131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 101 Autonomia comunale

1 L’autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale.

2 Tutti gli organi cantonali accordano ai Comuni un margine d’azione quanto ampio possibile.

Art. 101 Gemeindeautonomie

1 Die Autonomie der Gemeinden ist gewährleistet. Ihr Umfang ist durch das kantonale und das eidgenössische Recht bestimmt.

2 Alle kantonalen Organe wahren eine möglichst grosse Selbständigkeit der Gemeinden.

 

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