131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 74

1 I membri delle autorità si astengono nelle pratiche che li concernono direttamente e personalmente.

2 L’obbligo di astenersi vale per la preparazione e la discussione della pratica, nonché per la relativa decisione.

Art. 74

1 Behördenmitglieder begeben sich bei Geschäften, die sie unmittelbar persönlich betreffen, in den Ausstand.

2 Die Ausstandspflicht gilt für die Vorbereitung, die Beratung und die Beschlussfassung.

 

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