131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 73

1 Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato sono eletti per un quadriennio.

2 Per i tribunali e il difensore civico la durata del mandato è di sei anni.

3 La legge determina la durata del mandato dei membri delle altre autorità.

Art. 73

1 Der Grosse Rat und der Regierungsrat werden auf die Dauer von vier Jahren gewählt.

2 Für die Gerichte und die Ombudsstelle beträgt die Amtsdauer sechs Jahre.

3 Das Gesetz regelt die Amtsdauer weiterer Behördenmitglieder.

 

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