131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 132

Le Chiese e comunità religiose che non sono riconosciute quali enti di diritto pubblico sottostanno al diritto privato.

Art. 132

Alle nicht öffentlichrechtlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften unterstehen dem Privatrecht.

 

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