131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 12

Le garanzie procedurali generali e giudiziarie, nonché i diritti in caso di privazione della libertà e nel procedimento penale sono garantiti nei limiti fissati dalla Costituzione federale4 e dagli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, segnatamente:

a.
il diritto alla parità ed equità di trattamento, entro un termine adeguato, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle autorità amministrative;
b.
il diritto di essere sentiti e il diritto di prendere visione degli atti;
c.
il diritto al gratuito patrocinio;
d.
il diritto di essere giudicati dal tribunale competente, indipendente e imparziale istituito dalla legge;
e.
il rimedio giuridico del ricorso a tutela dei diritti fondamentali;
f.
i diritti in caso di privazione della libertà e la protezione dall’arresto arbitrario;
g.
la presunzione d’innocenza nel procedimento penale;
h.
il divieto di procedere penalmente due volte contro la stessa persona per lo stesso fatto.

Art. 12

Die allgemeinen und gerichtlichen Verfahrensgarantien sowie die Rechte bei Freiheitsentzug und im Strafverfahren sind im Rahmen der Bundesverfassung4 und der für die Schweiz verbindlichen internationalen Abkommen gewährleistet, namentlich:

a.
der Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung vor Gerichten und Verwaltungsinstanzen innert angemessener Frist;
b.
der Anspruch auf rechtliches Gehör und das Recht auf Akteneinsicht;
c.
der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege;
d.
der Anspruch auf das durch Gesetz geschaffene zuständige, unabhängige und unparteiische Gericht;
e.
das Rechtsmittel der Beschwerde zum Schutz der Grundrechte;
f.
die Rechte bei Freiheitsentzug und der Schutz vor willkürlicher Verhaftung;
g.
die Unschuldsvermutung im Strafverfahren;
h.
das Verbot doppelter Strafverfolgung.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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