131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 109

1 Il Consiglio di Stato può, anche senza base legale, prendere provvedimenti per far fronte a turbamenti già in atto o imminenti della sicurezza e dell’ordine pubblici.

2 Tali provvedimenti devono essere sottoposti senza indugio per approvazione al Gran Consiglio. Decadono il più tardi un anno dopo essere entrati in vigore.

Art. 109

1 Der Regierungsrat kann ohne gesetzliche Grundlage Massnahmen ergreifen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu begegnen.

2 Notstandsmassnahmen sind unverzüglich vom Grossen Rat genehmigen zu lassen. Sie treten spätestens nach einem Jahr ausser Kraft.

 

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