131.222.1 Costituzione del Cantone di Basilea Città, del 23 marzo 2005

131.222.1 Verfassung des Kantons Basel-Stadt, vom 23. März 2005

Art. 108

1 Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale. Vigila sugli altri enti incaricati di compiti pubblici nell’adempimento di queste loro mansioni.

2 Esso provvede affinché l’attività amministrativa sia conforme al diritto, efficace e vicina al cittadino e, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, determina l’organizzazione appropriata dell’amministrazione.

3 Il Consiglio di Stato provvede affinché le pratiche amministrative siano sbrigate in modo semplice e celere.

4 Esso pronuncia sui ricorsi amministrativi nella misura prevista dalla legge.

5 Non dà attuazione a disposizioni che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.

Art. 108

1 Der Regierungsrat steht der kantonalen Verwaltung vor. Er beaufsichtigt die anderen Träger öffentlicher Aufgaben in deren Ausübung.

2 Er sorgt für eine rechtmässige, wirksame und bürgernahe Verwaltungstätigkeit und bestimmt im Rahmen von Verfassung und Gesetz die zweckmässige Organisation.

3 Er sorgt für einfache und rasche Verwaltungsabläufe.

4 Er entscheidet nach Massgabe des Gesetzes über Verwaltungsrekurse.

5 Er versagt Bestimmungen die Anwendung, wenn sie dem Bundesrecht oder kantonalem Verfassungs- oder Gesetzesrecht widersprechen.

 

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