131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 45

Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo:

a.
la revisione parziale o totale della Costituzione;
b.
gli atti del Gran Consiglio che comportino una nuova spesa netta superiore all’1 per cento del totale delle spese dell’ultimo conto di Stato approvato dal Gran Consiglio.

Art. 45

Obligatorisch der Volksabstimmung unterliegen:

a.
Teil- oder Totalrevision der Verfassung;
b.
Erlasse des Grossen Rates, die eine neue Nettoausgabe zur Folge haben, die 1 % der Gesamtausgaben der letzten vom Grossen Rat genehmigten Staatsrechnung übersteigt.
 

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