131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 46

1 6000 aventi diritto di voto possono chiedere una votazione popolare su:

a.
leggi;
b.
atti del Gran Consiglio che comportino una nuova spesa netta superiore all’1/4 per cento del totale delle uscite dell’ultimo conto di Stato approvato dal Gran Consiglio o che vertono su crediti di studio d’importanza regionale o cantonale.

2 Il termine per la raccolta delle firme è di 90 giorni.

Art. 46

1 6000 Stimmberechtigte können eine Volksabstimmung verlangen über:

a.
Gesetze;
b.
Erlasse des Grossen Rates, die eine neue Nettoausgabe zur Folge haben, die ¼ % der Gesamtausgaben der letzten vom Grossen Rat genehmigten Staatsrechnung übersteigt, oder die Studienkredite von regionaler oder kantonaler Bedeutung betreffen.

2 Die Unterschriften sind innert 90 Tagen zu sammeln.

 

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