131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 44

L’iniziativa popolare dev’essere trattata dal Gran Consiglio e sottoposta al Popolo senza indugio, se del caso simultaneamente al controprogetto del Gran Consiglio.

Art. 44

Volksinitiativen sind vom Grossen Rat ohne Verzug zu behandeln und dem Volk zu unterbreiten, gegebenenfalls gleichzeitig mit einem Gegenentwurf.

 

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