131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

Art. 43

Il Gran Consiglio dichiara interamente o parzialmente non valide le iniziative popolari che violano il diritto di rango superiore, non rispettano l’unità della forma o della materia o risultano inattuabili.

Art. 43

Der Grosse Rat erklärt Volksinitiativen ganz oder teilweise ungültig, wenn sie gegen übergeordnetes Recht verstossen, die Einheit der Form oder der Materie nicht wahren oder undurchführbar sind.

 

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