131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 66 Procedura di voto

1 La proposta del Gran Consiglio è approvata se non vi sono controproposte.

2 Se è presentata una controproposta, la Landsgemeinde deve deliberare e votare.

3 Se un progetto subisce due o più modifiche, si procede a una votazione finale.

4 Per le elezioni, una votazione si svolge in tutti i casi.

Art. 67 Ermittlung der Mehrheit

1 Der Landammann ermittelt die Mehrheit durch Abschätzen. In zweifelhaften Fällen kann er vier Mitglieder des Regierungsrates beratend beiziehen.

2 Sein Entscheid ist unanfechtbar.

 

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