131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

Art. 65 Dibattiti

1 I progetti del Gran Consiglio pubblicati nel memoriale o nel Foglio ufficiale costituiscono la base dei dibattiti; i dibattiti non possono vertere su altri oggetti.

2 Ogni partecipante avente diritto di voto può presentare proposte a sostegno di un oggetto in discussione, nonché proposte di modifica, reiezione, differimento o rinvio al mittente.

3 Le proposte di modifica devono avere un nesso materiale con l’oggetto in discussione.

4 La Landsgemeinde non entra in materia sulle proposte per il memoriale dichiarate irrilevanti dal Gran Consiglio, eccetto che ne sia fatta speciale richiesta; la Landsgemeinde può decidere di respingerle o di differirne la trattazione all’anno seguente.

5 Chiunque intenda esprimersi su un oggetto in discussione deve dapprima formulare la sua proposta e poi motivarla brevemente.

Art. 66 Abstimmungsverfahren

1 Der Antrag des Landrates ist genehmigt, wenn hiezu kein abweichender Antrag gestellt wird.

2 Wird aber ein solcher Antrag gestellt, so hat die Landsgemeinde zu mindern oder zu mehren.

3 Werden an einer Vorlage zwei oder mehr Abänderungen vorgenommen, so ist eine Schlussabstimmung durchzuführen.

4 Bei Wahlen wird in jedem Fall abgestimmt.

 

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