Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Verfassung des Kantons Glarus, vom 1. Mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 67 Ermittlung der Mehrheit

1 Der Landammann ermittelt die Mehrheit durch Abschätzen. In zweifelhaften Fällen kann er vier Mitglieder des Regierungsrates beratend beiziehen.

2 Sein Entscheid ist unanfechtbar.

Art. 66 Procedura di voto

1 La proposta del Gran Consiglio è approvata se non vi sono controproposte.

2 Se è presentata una controproposta, la Landsgemeinde deve deliberare e votare.

3 Se un progetto subisce due o più modifiche, si procede a una votazione finale.

4 Per le elezioni, una votazione si svolge in tutti i casi.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.