131.216.2 Costituzione del Cantone di Nidvaldo, del 10 ottobre 1965

131.216.2 Verfassung des Kantons Nidwalden, vom 10. Oktober 1965

Art. 38

Gli abitanti del Cantone sono membri di una Chiesa riconosciuta quale ente di diritto pubblico se appartengono alla confessione della medesima; il passaggio da una Chiesa all’altra e l’uscita da una Chiesa richiedono una dichiarazione scritta indirizzata al presidente della parrocchia o della cappellania.

Art. 38

Die Kantonseinwohner sind Glieder einer öffentlichrechtlich anerkannten Kirche, sofern sie deren Konfession angehören; Übertritt und Austritt haben durch schriftliche Erklärung an den Präsidenten der Kirchgemeinde oder Kapellgemeinde zu erfolgen.

 

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