131.216.2 Costituzione del Cantone di Nidvaldo, del 10 ottobre 1965

131.216.2 Verfassung des Kantons Nidwalden, vom 10. Oktober 1965

Art. 39

1 L’insegnamento religioso è materia scolastica a tutti i livelli.

2 Esso è impartito dalle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico; con il loro assenso, le scuole possono affidare l’insegnamento biblico al loro corpo docente.

Art. 39

1 Der Religionsunterricht ist Schulfach auf allen Schulstufen.

2 Er wird von den öffentlichrechtlich anerkannten Kirchen erteilt; mit deren Einverständnis können die Schulen den Bibelunterricht durch ihre Lehrkräfte erteilen lassen.

 

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