131.216.2 Costituzione del Cantone di Nidvaldo, del 10 ottobre 1965

131.216.2 Verfassung des Kantons Nidwalden, vom 10. Oktober 1965

Art. 37

1 Le Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico sbrigano i loro affari in modo indipendente, nei limiti fissati dalla legislazione.

2 Lo Statuto ecclesiastico adottato dai membri di una Chiesa aventi diritto di voto dev’essere sottoposto per approvazione al Gran Consiglio.

Art. 37

1 Die öffentlichrechtlich anerkannten Kirchen ordnen im Rahmen der Gesetzgebung ihre Angelegenheiten selbständig.

2 Wird durch die stimmberechtigten Kirchenglieder eine Kirchenverfassung erlassen, bedarf sie der Genehmigung durch den Landrat.

 

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