131.216.2 Costituzione del Cantone di Nidvaldo, del 10 ottobre 1965

131.216.2 Verfassung des Kantons Nidwalden, vom 10. Oktober 1965

Art. 36

Tutte le altre comunità religiose sottostanno ai principi del diritto privato, in quanto non siano riconosciute dalla legge quali enti di diritto pubblico.

Art. 36

Alle übrigen Religionsgemeinschaften stehen unter den Grundsätzen des Privatrechts, soweit sie nicht durch das Gesetz öffentlichrechtlich anerkannt werden.

 

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