131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 6

1 Gli enti, le fondazioni e gli istituti ecclesiastici non riconosciuti quali enti di diritto pubblico dalla Costituzione o dalla legislazione ottengono la personalità giuridica secondo le disposizioni del Codice civile svizzero4. Il Gran Consiglio può riconoscere loro natura di diritto pubblico.

2 Il Cantone garantisce loro la proprietà, il diritto di amministrarsi da sé e il potere di disporre dei loro beni conformemente agli statuti.

3 La sopravvivenza dei conventi e il diritto delle autorità ecclesiastiche di vigilare sulle fondazioni ecclesiastiche sono garantiti.

Art. 6

1 Kirchliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten, die nicht durch Verfassung oder Gesetzgebung öffentlich-rechtlich anerkannt sind, erlangen Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften des Schweizerischen Zivilgesetzbuches4. Der Kantonsrat kann ihnen öffentlichrechtlichen Charakter zuerkennen.

2 Der Kanton gewährleistet ihnen das Eigentum, das Selbstverwaltungsrecht und die satzungsmässige Verfügung über ihr Vermögen.

3 Den Klöstern wird der Fortbestand, den Kirchenbehörden das Aufsichtsrecht über die kirchlichen Stiftungen garantiert.

 

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