131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 5

1 Le Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico sbrigano i loro affari in modo indipendente.

2 Nelle questioni di natura mista che concernono l’insieme del Cantone, il Consiglio della pubblica educazione deve discutere il da farsi con un rappresentante della confessione interessata e presentare una proposta al Consiglio di Stato.

Art. 5

1 Die öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen ordnen ihre Angelegenheiten selbständig.

2 In gemischten Belangen, die den ganzen Kanton beschlagen, hat der Erziehungsrat unter Beizug eines Vertreters der betreffenden Konfession die Angelegenheit vorzuberaten und dem Regierungsrat Antrag zu stellen.

 

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