131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 25

1 Nell’adempimento dei loro compiti, il Cantone e i Comuni si adoperano per consolidare la famiglia in quanto fondamento dello Stato e della società.

2 Essi provvedono in particolare a proteggere la gioventù, la vecchiaia e gli infermi in conformità delle esigenze dei tempi.

Art. 25

1 Kanton und Gemeinden sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bestrebt, die Familie als Grundlage von Staat und Gesellschaft zu stärken.

2 Sie sorgen insbesondere für einen zeitgemässen Schutz der Jugend, des Alters und der Gebrechlichen.

 

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