131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 24

Il Cantone e i Comuni provvedono al mantenimento della quiete pubblica, dell’ordine, della sicurezza e della moralità.

Art. 24

Kanton und Gemeinden sorgen für die Aufrechterhaltung der Ruhe, Ordnung, Sicherheit und Sittlichkeit.

 

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