131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 20

Il cittadino attivo può, nel Cantone e nel Comune di domicilio:

1.
partecipare alle votazioni ed elezioni;
2.
far uso del diritto d’iniziativa e di referendum;
3.
essere eletto a membro di un’autorità o a una funzione pubblica conformemente alla legislazione.

Art. 20

Der Aktivbürger kann im Kanton und in seiner Wohngemeinde

1.
an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen;
2.
vom Recht der Initiative und des Referendums Gebrauch machen;
3.
nach Massgabe der Gesetzgebung in eine Behörde oder in ein öffentliches Amt gewählt werden.
 

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