131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 21

1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità.

2 Nei limiti della loro competenza, le autorità sono tenute a rispondere alle petizioni.

Art. 21

1 Jedermann ist berechtigt, an die Behörden Petitionen zu richten.

2 Die Behörden haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit Petitionen zu beantworten.

 

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