131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 10

La personalità, la dignità e la libertà dell’essere umano sono inviolabili.

Art. 10

Persönlichkeit, Würde und Freiheit des Menschen sind unverletzlich.

 

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