I giorni festivi ufficiali sono stabiliti dal Gran Consiglio previa consultazione delle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico.
Die staatlich geschützten Feiertage werden nach Anhören der öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen durch den Kantonsrat festgesetzt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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