131.216.1 Costituzione del Cantone di Obvaldo, del 19 maggio 1968

131.216.1 Verfassung des Kantons Obwalden, vom 19. Mai 1968

Art. 11

1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

2 Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale.

3 Il diritto d’essere sentiti è garantito.

4 Gli indigenti hanno diritto al gratuito patrocinio.

Art. 11

1 Jedermann ist vor dem Gesetze gleich.

2 Niemand kann dem verfassungsmässigen Richter entzogen werden.

3 Das rechtliche Gehör ist gewährleistet.

4 Mittellose haben Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege.

 

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