1 Il Gran Consiglio approva i trattati intercantonali e altri accordi che contengano norme di diritto, per quanto la loro conclusione non sia di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato consulta le commissioni del Gran Consiglio in merito a negoziati in vista della conclusione di accordi sottostanti all’approvazione parlamentare.
1 Der Kantonsrat genehmigt interkantonale Verträge und Verträge mit rechtsetzendem Inhalt, soweit nicht der Regierungsrat allein für den Abschluss zuständig ist.
2 Der Regierungsrat konsultiert die Kommissionen des Kantonsrates zu Verhandlungen im Hinblick auf den Abschluss genehmigungspflichtiger Verträge.
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