131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 67

1 Qualsiasi avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati, nonché a membro di un’autorità giudiziaria cantonale, per quanto la Costituzione o la legge non preveda condizioni supplementari.

2 La legge disciplina l’eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina del personale dell’amministrazione cantonale.

3 I rapporti di servizio sono disciplinati dalla legislazione.

Art. 67

1 In den Grossen Rat, in den Regierungsrat, in den Ständerat und in die kantonalen richterlichen Behörden sind alle Stimmberechtigten des Kantons wählbar, soweit Verfassung oder Gesetz nicht zusätzliche Voraussetzungen verlangen.

2 Das Gesetz regelt die Wählbarkeit der übrigen Behördemitglieder und des Personals der kantonalen Verwaltung.

3 Die Gesetzgebung ordnet das Dienstverhältnis.

 

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