131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 66

1 L’organizzazione delle autorità è improntata al principio della divisione dei poteri. Nessuna autorità è legittimata ad esercitare illimitatamente e senza controllo il potere statale.

2 Chiunque svolga compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legislazione.

3 Le autorità giudiziarie non possono dare attuazione ad atti normativi cantonali che contraddicano al diritto di rango superiore.

Art. 66

1 Die Organisation der Behörden richtet sich nach dem Grundsatz der Gewaltenteilung. Keine Behörde darf staatliche Macht unkontrolliert und unbegrenzt ausüben.

2 Wer öffentliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Verfassung und Gesetzgebung gebunden.

3 Kantonale Erlasse, die höherrangigem Recht widersprechen, dürfen von den Justizbehörden nicht angewandt werden.

 

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