131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 35

1 Il Cantone e i Comuni assicurano l’approvvigionamento idrico.

2 Essi prendono provvedimenti affinché l’approvvigionamento energetico sia rispettoso dell’ambiente, economico e sufficiente. Promuovono l’utilizzazione di energie rinnovabili.

3 Il Cantone e i Comuni si impegnano per un’utilizzazione parsimoniosa e razionale dell’acqua e dell’energia.

Art. 35

1 Kanton und Gemeinden sichern die Wasserversorgung.

2 Sie treffen Massnahmen für eine umweltgerechte, wirtschaftliche und ausreichende Energieversorgung. Sie fördern die Nutzung erneuerbarer Energien.

3 Sie setzen sich für eine sparsame und rationelle Verwendung von Wasser und Energie ein.

 

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