131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 36

1 Il Cantone e i Comuni si adoperano per ridurre gli interventi nocivi alle acque e provvedono a una depurazione delle acque luride rispettosa dell’ambiente.

2 Essi prendono provvedimenti al fine di ridurre la quantità di rifiuti e riciclarli. I rifiuti non riciclabili vanno eliminati in modo rispettoso dell’ambiente.

Art. 36

1 Kanton und Gemeinden wirken auf eine verminderte Belastung des Wassers hin und sorgen für eine umweltgerechte Reinigung der Abwässer.

2 Sie treffen Massnahmen zur Verminderung der Abfälle und für deren Wiederverwertung. Nicht verwertbare Abfälle sind umweltgerecht zu entsorgen.

 

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