131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993

131.212 Verfassung des Kantons Bern, vom 6. Juni 1993

Art. 34

1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano sicuri e economici, rispettino l’ambiente e risparmino energia.

2 Essi promuovono i trasporti pubblici e il passaggio a mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente.

3 Nella costruzione delle strade, considerano i bisogni del traffico non motorizzato.

4 Nell’adempimento dei loro compiti, tengono conto delle possibili ripercussioni sull’evoluzione del traffico.

Art. 34

1 Kanton und Gemeinden sorgen für eine sichere, wirtschaftliche, umweltgerechte und energiesparende Verkehrsordnung.

2 Sie fördern den öffentlichen Verkehr und das Umsteigen auf umweltfreundliche Verkehrsmittel.

3 Sie berücksichtigen beim Strassenbau die Bedürfnisse des nicht motorisierten Verkehrs.

4 Sie berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen.

 

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