131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 131

1 Fra le altre comunità religiose, il Cantone riconosce la Comunità di culto israelita («Israelitische Cultusgemeinde») e la Comunità ebraica liberale («Jüdische Liberale Gemeinde»).

2 Queste comunità disciplinano la partecipazione dei loro membri conformemente ai principi legalitari e democratici.

3 Nel rispetto dell’autonomia che il diritto costituzionale garantisce alle comunità religiose, la legge disciplina:

a.
gli effetti del riconoscimento;
b.
la vigilanza.

Art. 132

1 Die Verfassung kann jederzeit ganz oder teilweise geändert werden.

2 Verfassungsvorlagen werden zweimal beraten.

3 Verfassungsänderungen unterliegen der Volksabstimmung.

 

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