131.211 Costituzione del Cantone di Zurigo, del 27 febbraio 2005

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

Art. 132

1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

2 I progetti di revisione costituzionale sono esaminati in due letture.

3 Ogni revisione costituzionale è sottoposta al voto del Popolo.

Art. 133

Bei einer teilweisen Änderung der Verfassung muss die Einheit der Materie gewahrt werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.