1 I collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati verificano periodicamente i record di dati personali.
2 Al riguardo, svolgono i compiti seguenti:
3 La verifica periodica è eseguita al più tardi quando sono scaduti i seguenti termini dalla registrazione dell’oggetto o dall’ultima verifica periodica:
4 Se un record di dati personali contiene metadocumenti provenienti da diversi ambiti si applica il termine più breve.
1 Die für die Datenerfassung zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDB überprüfen die Personendatensätze periodisch.
2 Sie nehmen dabei folgende Aufgaben wahr:
3 Die periodische Überprüfung erfolgt spätestens, wenn die folgenden Fristen seit der Erfassung des Objekts oder seit der letzten periodischen Überprüfung abgelaufen sind:
4 Enthält ein Personendatensatz Quellendokumente aus verschiedenen Bereichen, so gilt die kürzere Frist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.