120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

120.4 Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV)

Art. 8 Verifica preliminare

1 L’autorità richiedente può rinunciare al controllo di sicurezza se constata nel Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD) di cui agli articoli 144–149 della legge federale del 3 ottobre 200810 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS che la persona da controllare è già stata sottoposta a un controllo di sicurezza nel corso dei cinque anni precedenti la verifica preliminare.11

2 L’autorità richiedente avvia un controllo di sicurezza relativo alle persone se nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la verifica preliminare la persona da controllare non è stata sottoposta a un controllo di sicurezza o è stata sottoposta a un controllo di sicurezza di livello inferiore.

10 RS 510.91

11 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).

Art. 8 Vorabklärung

1 Stellt die ersuchende Stelle im Informationssystem Personensicherheitsprüfungen (SIBAD) nach den Artikeln 144–149 des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 200810 über die militärischen Informationssysteme fest, dass die zu prüfende Person innerhalb von fünf Jahren vor der Vorabklärung bereits einer Personensicherheitsprüfung unterzogen wurde, so kann sie auf die Personensicherheitsprüfung verzichten.

2 Wurde die zu prüfende Person innerhalb von fünf Jahren vor der Vorabklärung keiner Personensicherheitsprüfung oder einer Personensicherheitsprüfung nach einer tieferen Prüfstufe unterzogen, so leitet die ersuchende Stelle die Personensicherheitsprüfung ein.

 

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