120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

120.4 Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV)

Art. 7 Impiegati dei Cantoni

Su richiesta dell’autorità cantonale competente, gli impiegati dei Cantoni sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se sono previsti per una funzione nell’ambito della quale sono chiamati a collaborare direttamente a compiti della Confederazione secondo la LMSI.

Art. 7 Angestellte der Kantone

Angestellte der Kantone werden auf Antrag der zuständigen kantonalen Behörde einer Personensicherheitsprüfung unterzogen, wenn sie für eine Funktion vorgesehen sind, bei der sie bei Aufgaben des Bundes nach dem BWIS unmittelbar mitwirken.

 

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