120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

120.4 Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV)

Art. 32 Disposizioni transitorie

1 Le decisioni già notificate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valevoli fino a quando non è stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alla presente ordinanza.

2 Nel caso di persone con funzioni per le quali il diritto previgente non imponeva alcun controllo di sicurezza, il controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere avviato al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

3 I controlli di sicurezza relativi alle persone avviati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono retti dal diritto previgente.

4 Gli elenchi delle funzioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 sono emanati entro un anno dall’entrata vigore della presente ordinanza.

Art. 32 Übergangsbestimmungen

1 Verfügungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits eröffnet sind, bleiben gültig, bis eine neue Personensicherheitsprüfung nach dieser Verordnung durchgeführt wurde.

2 Bei Personen in Funktionen, für deren Ausübung nach bisherigem Recht keine Personensicherheitsprüfung durchgeführt werden musste, ist die Prüfung spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung einzuleiten.

3 Für Personensicherheitsprüfungen, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung eingeleitet worden sind, gilt das bisherige Recht.

4 Die Funktionenlisten nach Artikel 9 Absatz 2 sind innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung zu erlassen.

 

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