120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

120.4 Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV)

Art. 30 Aggiornamento degli allegati

Il DDPS propone al Consiglio federale l’aggiornamento degli allegati 1 e 2 almeno ogni cinque anni.

Art. 30 Aktualisierung der Anhänge

Das VBS beantragt dem Bundesrat mindestens alle fünf Jahre die Aktualisierung der Anhänge 1 und 2.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.