120.4 Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

120.4 Verordnung vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen (PSPV)

Art. 17 Interruzione

1 Se la persona da controllare ritira la sua candidatura nel corso del controllo di sicurezza o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i compiti o il mandato, l’autorità richiedente ne informa per scritto l’autorità di controllo competente.

2 L’autorità di controllo interrompe in tal caso il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione e i dati già disponibili.

Art. 17 Abbruch

1 Zieht die zu prüfende Person im Laufe der Personensicherheitsprüfung ihre Bewerbung zurück oder kommt sie aus einem anderen Grund nicht mehr für die Funktion, die Aufgabe oder den Auftrag in Frage, so informiert die ersuchende Stelle die zuständige Prüfbehörde schriftlich.

2 Die Prüfbehörde stellt darauf die Personensicherheitsprüfung ein und vernichtet die bereits vorhandenen Daten und Akten.

 

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