Se, conformemente alla legislazione applicabile dei due Stati contraenti, esiste per un figlio il diritto ad assegni familiari sotto forma di assegni completi o parziali riguardanti lo stesso periodo, vale la seguente regolamentazione, senza prendere in considerazioni le disposizioni legali interne sul cumulo di diversi diritti a prestazioni:
32 Per. introdotto giusta l’art. 1 n. 16 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
33 Nuova espressione giusta l’art. 1 n. 17 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
Die Leistungspflicht der Versicherer bei Personen, die nach der Gesetzgebung beider Vertragsstaaten versichert sind oder versichert waren, richtet sich nach der Gesetzgebung der Vertragsstaaten; für deren Anwendung stehen die Versicherer der beiden Vertragsstaaten einander gleich.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.