0.831.109.514.1 Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)

0.831.109.514.1 Abkommen vom 8. März 1989 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über Soziale Sicherheit (mit Schlussprotokoll)

Art. 23

Se, conformemente alla legislazione applicabile dei due Stati contraenti, esiste per un figlio il diritto ad assegni familiari sotto forma di assegni completi o parziali riguardanti lo stesso periodo, vale la seguente regolamentazione, senza prendere in considerazioni le disposizioni legali interne sul cumulo di diversi diritti a prestazioni:

a.
Se i genitori sono coniugati, l’assegno è dovuto conformemente alla legislazione del luogo di lavoro del padre. Se il padre esercita un’attività lucrativa sul territorio dei due Stati, l’assegno è dovuto conformemente all’attività esercitata. Se una simile attività dà diritto ad un assegno completo secondo la legislazione di uno degli Stati, il diritto all’assegno previsto dall’altra legislazione è soppresso. Se, applicando la legislazione del luogo di lavoro della madre, vi è diritto a un assegno più elevato, questo Stato deve versare un assegno pari alla differenza con l’assegno dovuto dall’altro Stato32.
b.
Se i genitori non sono coniugati, sono divorziati o separati di fatto o legalmente33, l’assegno è dovuto conformemente alla legislazione dello Stato che dà diritto a prestazioni alla persona che ha la custodia del figlio. Se, di conseguenza, vi è diritto a prestazioni nei due Stati, l’assegno è dovuto conformemente alla legislazione dello Stato in cui la persona che ha la custodia del figlio esercita la propria attività lucrativa. La lettera a, seconda e terza frase, è applicabile per analogia.
c.
Se, secondo le lettere a e b, l’avente diritto può reclamare solo un assegno parziale, è versato l’assegno al quale dà diritto la legislazione dell’altro Stato e precisamente fino all’ammontare della differenza con l’aliquota determinante secondo questa legislazione.

32 Per. introdotto giusta l’art. 1 n. 16 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

33 Nuova espressione giusta l’art. 1 n. 17 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

Art. 22

Die Leistungspflicht der Versicherer bei Personen, die nach der Gesetzgebung beider Vertragsstaaten versichert sind oder versichert waren, richtet sich nach der Gesetzgebung der Vertragsstaaten; für deren Anwendung stehen die Versicherer der beiden Vertragsstaaten einander gleich.

 

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