Die Leistungspflicht der Versicherer bei Personen, die nach der Gesetzgebung beider Vertragsstaaten versichert sind oder versichert waren, richtet sich nach der Gesetzgebung der Vertragsstaaten; für deren Anwendung stehen die Versicherer der beiden Vertragsstaaten einander gleich.
Se, conformemente alla legislazione applicabile dei due Stati contraenti, esiste per un figlio il diritto ad assegni familiari sotto forma di assegni completi o parziali riguardanti lo stesso periodo, vale la seguente regolamentazione, senza prendere in considerazioni le disposizioni legali interne sul cumulo di diversi diritti a prestazioni:
32 Per. introdotto giusta l’art. 1 n. 16 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
33 Nuova espressione giusta l’art. 1 n. 17 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).
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