(1) Sempreché la presente convenzione non disponga diversamente, le persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 1, se dimorano abitualmente sul territorio di una Parte, sono equiparate, nell’applicazione delle disposizioni legali di una Parte, ai cittadini di quest’ultima.
(2) Sempreché la presente convenzione non disponga diversamente, le prestazioni giusta le disposizioni legali di una delle Parti sono concesse ai cittadini dell’altra Parte che dimorano abitualmente fuori dei territori delle Parti alle stesse condizioni che ai cittadini della prima Parte che dimorano abitualmente fuori di detti territori.
8 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 del secondo accordo completivo del 2 marzo 1989 (RS 0.831.109.136.122).
(1) Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, stehen die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Personen, die sich im Gebiet einer Vertragspartei gewöhnlich aufhalten, bei Anwendung der Rechtsvorschriften einer Vertragspartei deren Staatsangehörigen gleich.
(2) Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, werden Leistungen nach den Rechtsvorschriften der einen Vertragspartei den Staatsangehörigen der anderen Vertragspartei, die sich ausserhalb der Gebiete der Vertragsparteien gewöhnlich aufhalten, ebenso erbracht wie den sich dort gewöhnlich aufhaltenden Staatsangehörigen der ersten Vertragspartei.
7 Fassung gemäss Art. 1 Ziff. 4 des Zweiten Zusatzabk. vom 2. März 1989 (SR 0.831.109.136.122).
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