0.818.102 Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969

0.818.102 Internationales Sanitätsreglement vom 25. Juli 1969

Art. 81

Nessun altro documento sanitario, all’infuori di quelli previsti dal presente Regolamento, può essere richiesto nel traffico internazionale.

Art. 81

Im internationalen Verkehr dürfen keine andern sanitären Ausweise gefordert werden als die in diesem Reglement vorgesehenen.

 

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